Cessazione del Rapporto di Lavoro: la legislazione

Che tu sia un dipendente o un imprenditore, potrebbe capitarti nel corso della tua carriera di dover concludere un rapporto di lavoro prima di quanto previsto rispetto ai termini contrattuali.

Le cause che sono numerose e possono dipendere da una scelta derivante dal dipendente, che per esempio potrebbe aver trovato un impiego più confacente alle sue esigenze, oppure dal datore di lavoro.

In ogni caso, è importante sapere cosa prevede la legge al riguardo, per poter gestire la situazione nel modo più pacifico e sereno per tutti.

Cessazione del Rapporto di Lavoro per Licenziamento

La prima causa di cessazione del rapporto di lavoro è quella più controversa e delicata, in quanto si tratta del licenziamento, ovvero una manovra scelta dal datore di lavoro che va contro la volontà del dipendente.

Tale circostanza è prevista dalla Legge n. 604 del 15 luglio 1966 e deve rispettare determinate condizioni per essere messa in atto, altrimenti si parlerà di licenziamento illegittimo che il dipendente può contestare mantenendo il suo posto di lavoro.

Detto ciò, esistono numerose situazioni in cui il tuo datore di lavoro potrebbe decidere di licenziarti e le vedremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Licenziamento per giusta causa

Il licenziamento per giusta causa determina la cessazione immediata del rapporto di lavoro e per questo viene anche definito “in tronco”; in questo caso, il dipendente riceve una notifica che ha effetto dal giorno successivo, senza possibilità di ottenere un’indennità oppure un periodo di preavviso.

È chiaro che stiamo parlando di circostanze straordinarie che generalmente prevedono un comportamento grave da parte del subordinato, tale da non ammettere il proseguimento del rapporto di lavoro.

Non si tratta semplicemente di una violazione del contratto, in quanto si parla di atti passibili di denuncia perché sfociano nel penale, come rubare all’interno dell’azienda, presentarsi al lavoro sotto effetto di droghe o alcool, partecipare a traffici illegali, chiedere ad un collega di timbrare il cartellino al posto tuo ecc.

In tutti questi casi, specificati interamente dalla legge di cui sopra, il datore di lavoro ti notificherà una lettera di licenziamento che avrà effetto immediato.

Licenziamento per causa soggettiva

Non sempre sono necessari comportamenti gravi di cui sopra per andare incontro al licenziamento, in quanto sono previste anche le cause soggettive, ovvero atteggiamenti che il tuo datore di lavoro reputa negligenti e per questo non compatibili con lo svolgimento del tuo mestiere.

Tuttavia, a differenza della situazione precedente, hai il diritto di ricevere un preavviso, le cui tempistiche variano in base al contratto nazionale del tuo settore; in questo frangente riceverai comunque il tuo stipendio, fin quando non avrà effetto la cessazione del rapporto di lavoro.

In alternativa, potresti decidere di rinunciare al periodo di preavviso, chiaramente in accordo con il datore di lavoro, ricevendo al suo posto un’indennità sostitutiva.

Fra i comportamenti che rientrano in questa categoria citiamo continui ritardi ingiustificati nel recarsi al lavoro, oppure diversi richiami da parte del personale responsabile.

Licenziamento per causa oggettiva

Esiste poi un terzo gruppo di motivazioni per cui il tuo datore di lavoro potrebbe notificarti la cessazione del rapporto, che non dipendono strettamente dalla sua volontà, ma bensì da cause di natura economica, organizzativa o produttiva: il licenziamento per causa oggettiva.

È questo il caso, per esempio, di un’azienda che va incontro ad una crisi economica oppure ad una riorganizzazione interna a seguito di fusioni.

Ricorda che attualmente il datore di lavoro potrebbe anche decidere di licenziare dei dipendenti proprio per evitare di chiudere i battenti, senza dover necessariamente ricollocarli all’interno dell’azienda, seppur con mansioni diverse e meno retribuite.

È chiaro che, in questo caso, non potrà poi assumere altro personale per coprire i posti vacanti.

Cessazione del Rapporto di Lavoro per Dimissioni

Esaminiamo adesso il caso della cessazione del rapporto di lavoro dovuta alle dimissioni volontarie da parte del dipendente, una circostanza dettata da svariati motivi, fra cui l’aver trovato un impiego diverso, oppure la necessità di dedicarsi ad altro.

Qualunque sia la ragione, negli anni passati era sufficiente comunicare verbalmente le proprie intenzioni al datore di lavoro, mentre ad oggi è indispensabile inviare una richiesta telematica, accedendo al portale cliclavoro.gov.it con le proprie credenziali.

Tale procedura è stata introdotta con il D. Lgs. 151/2015 per evitare comportamenti coercitivi o mobbing da parte del datore di lavoro, che possano impedirti di portare a termine la procedura in modo sereno.

Detto ciò, l’invio del modulo telematico attraverso la piattaforma di cui sopra può procedere per via diretta, ovvero effettuata attraverso il dipendente, oppure chiedendo il supporto di enti accreditati, tenendo sempre presente che vige la possibilità di revoca entro una settimana dalla trasmissione della comunicazione.

Un altro elemento a cui devi prestare attenzione sono le tempistiche di preavviso, che vengono specificate in ciascun contratto nazionale e generalmente si basano sugli anni in cui hai prestato servizio all’interno dell’azienda.

Ricorda che, se non dovessi attenerti alle modalità previste dalla legge per cessare il rapporto di lavoro, il datore di lavoro avrebbe l’obbligo di invitarti al perfezionamento della stessa attraverso dei solleciti; se questi dovessero essere ignorati, potrà considerare la tua assenza come ingiustificata, ai sensi della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Altre cause di Cessazione del Rapporto di Lavoro

Accanto alle circostante sopraccitate, esistono altre motivazioni per cui si può concludere il rapporto di lavoro, senza che il datore di lavoro sia obbligato a fornire una motivazione, sfruttando generalmente la conclusione naturale dello stesso contratto.

Fra queste, dunque, citiamo:

  • Conclusione del periodo di prova, senza averlo superato;
  • Conclusione dei tre anni di apprendistato;
  • Scadenza del contratto a tempo determinato;
  • Licenziamento di collaboratori domestici oppure dirigenti.

Infine, esiste anche la cessazione consensuale del rapporto di lavoro, in cui dipendente e il responsabile si mettono d’accordo per procedere in tal senso. Tuttavia, per scongiurare la possibilità di eventuali forzature da parte del datore di lavoro, la modalità di comunicazione è la stessa prevista per le dimissioni.

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